
Contributo a fondo perduto ai settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie – modalità e termini di presentazione dell’istanza (Ade, provvedimento del direttore n. 197396 dell’8/6/22 )
Fornite istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA), previsto dal Dl Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 1-ter). Sono beneficiari le imprese con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione dei ricavi e del risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. L’istanza può essere effettuata in via telematica a partire dal 9/6 fino al 23/6/22. L’importo riconosciuto sarà accreditato sul conto corrente del beneficiario.

ATTIVITA’ DI SHARING DI VEICOLI – memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
(Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 5 del 13/05/22)
In tema di servizio di bike sharing il contribuente ha l’onere di certificare il servizio mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale in quanto il servizio di bike sharing, realizzando di fatto un “servizio complesso”, è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette, ecc.

AGEVOLAZIONI FISCALI c.d. “prima casa under 36” – trattamento IVA
(Agenzia delle entrate, risposta n. 261 dell’11/05/22)
Nell’ ambito delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani di età non superiore a 35 anni, spetta all’acquirente, quando non trova applicazione il regime di esenzione IVA, un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%.
📌📌📌MICROCREDITO
La Regione Emilia Romagna ha istituito un fondo per sostenere le micro imprese, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi che hanno maggiori difficoltà ad accedere a finanziamenti e linee di credito.
E’ rivolto a :
-Lavoratori autonomi e liberi professionisti con fatturato di massimo 100.000 euro.
-Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative o società tra professionisti con un fatturato di massimo 200.000 euro.
operanti in Emilia-Romagna e titolari di partita IVA da non più di 5 anni.
Interventi :
-acquisizione di beni, comprese le materie prime per la produzione di beni/servizi e di merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta;
-corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti;
-esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell’attività;
-investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a punto di prodotti e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione.
👉Il fondo è gestito da Artigiancredito.
👉Il finanziamento è un mutuo chirografario di minimo 5.000 euro e massimo 25.000 euro, con durata massima di 5 anni (1 di preammortamento), rata mensile o trimestrale.
👉Termine per presentare le domande al 31 dicembre 2022.

👉 Compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA – trattamento fiscale
(Risposta Agenzia delle entrate n. 218 del 26/4/22)
Il contribuente che ha impropriamente chiuso la propria partita IVA prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse deve richiedere la riattivazione della propria posizione fiscale e, all’incasso dei singoli crediti, deve rendicontarli tramite l’emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell’anno di competenza.

PREMI E COMPENSI AI COLLABORATORI SPORTIVI NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – trattamento fiscale
(Agenzia delle entrate, risposta n. 190 del 13/4/22)
Le somme che una società sportiva dilettantistica corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) sia per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possono essere ricondotte tra i redditi diversi, a condizione che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione italiana pallavolo.

👉 GARANZIA GIOVANI
Le aziende che attivano dal 1 aprile un tirocinio attraverso il programma Garanzia Giovani, possono richiedere il rimborso di una quota dell’indennità riconosciuta al tirocinante, fino ad un importo massimo di 300 Euro mensili.
Il rimborso all’azienda per un tirocinio di 6 mesi potrà essere fino ad un massimo di 1.800 Euro.
La misura è promossa dalla Regione Emilia-Romagna ed è contenuta nella DGR 466 del 28/03/2022 e rientra tra le iniziative intraprese per incentivare lo strumento Garanzia Giovani, prorogato in Emilia-Romagna fino al 30/06/2022.

👉👉SPESE PER INTERVENTI EDILIZI (Legge 28.03.2022, N. 25, conversione D.L. 27.01.22, N. 4 – Art. 28 quater)
Le agevolazioni previste per interventi edilizi e di riqualificazione energetica spettano solo se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I soggetti che rilasciano il visto di conformità, verificano che il ccnl sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture per l’esecuzione dei lavori.
Le nuove disposizioni hanno efficacia dal 27/05/22, si applicano ai lavori, di importo superiore a 70.000 euro, relativi alle agevolazioni previste dalle disposizioni di cui:
•• artt. 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. n. 34/2020;
•• art. 16, co. 2, D.L. n. 63/2013;
•• art. 1, co. 12, L. n. 205/2017;
•• art. 1, co. 219, L. n. 160/2019.

ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI
La Legge n. 15/2022 ha esteso la sospensione dell’operatività dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022.
L’obbligo entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
I prodotti privi dei requisiti già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della Transizione Ecologica adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale.
📌 SETTORE DEL TURISMO – CREDITO D’IMPOSTA PER L’IMU
Alle seguenti imprese del comparto turistico spetta un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata dell’anno 2021 dell’IMU per gli immobili della categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva:
-imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica (legge 20 febbraio 2006, n. 96, e norme regionali);
-imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
-imprese del comparto fieristico e congressuale;
-complessi termali;
-parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’agevolazione è riconosciuta a condizione che:
-i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
-abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
Il credito d’imposta è :
-utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31/12/22, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.
-non è soggetto ai limiti di cui all’art. 1, co.53, della legge n. 244/2007 (250.000 euro), e di cui all’art. 34 della n. 388/2000 (2.000.000 euro).- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap;
-non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 (pro rata interessi passivi soggetti Irpef) e di cui all’art. 109, co.5, del TUIR (pro rata spese generali).

