
EVENTI CATASTROFALI – OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE IMPRESE ENTRO IL 31 MARZO 2025 – SI ATTENDE IL DECRETO ATTUATIVO
🔶 In attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dovrebbe stabilire le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, la legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 (“Milleproroghe”), all’art. 13, comma 1, ha confermato che – entro il 31 marzo 2025 – le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
♦ Gli inadempienti, oltre rischiare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000,00 a euro 500.000,00, subiranno conseguenze anche nell’accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato.
🔻 Per le solo imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
🔻 Sono escluse le imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile, dove è già stata prevista la istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. (L. n. 213/2023, art. 1, comma 111).
🔻 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (L. n. 213/2023, art. 1, comma 106).

🧭REGIME FORFETTARIO E RIDUZIONE INPS
⏳Per chi opera in regime forfettario ed è iscritto in Gestione Artigiani e Commercianti INPS, può richiedere una riduzione del 35% sui contributi, sia fissi che variabili facendo richiesta direttamente nel sito INPS entro il 28.02 di ogni anno. L’opzione per la riduzione dei contributi INPS del 35% non scade, viene rinnovata ogni anno automaticamente. A meno che non si faccia esplicita richiesta di rinuncia.
Può essere presentata una sola volta, quindi se ci hai rinunciato una volta, non puoi più cambiare l’idea.
💎La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una grossa novità per chi si iscrive per la prima volta in Camera di Commercio come artigiano o commerciante: prevedendo la possibilità di richiedere la riduzione dei contributi pari al 50% per i primi 36 mesi dell’attività. Tale riduzione scade in automatico. Dopo di che, potrai richiedere la riduzione del 35% entro i termini previsti.

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2025
L’Inps, con la circolare 7.2.2025, n. 38, ha fornito le indicazioni per i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo IVS 2025 dovuto è pari a 18.555,00 euro (nel 2024 era pari a 18.415,00 euro); su tale importo deve essere applicata:
– per gli artigiani, l’aliquota del 24 %;
– per i commercianti, l’aliquota del 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 18.415,01 e 55.448,00 euro (nel 2024 era pari a 55.008,00 euro), sono dovuti contributi pari:
– per gli artigiani, al 24 %;
– per i commercianti, al 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 55.448,01 e 92.413,00 euro (nel 2024 era pari a 91.680,00 euro), sono dovuti contributi pari:
– per gli artigiani, al 25 %;
– per i commercianti, al 25,48 %.
Inoltre, solo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale annuo è pari a 120.607,00 euro (nel 2024 era pari a 119.650,00 euro).

👉👉 RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER 👈👈
I soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’art.1, c.235, Legge n.197 del 29.12.2022 (cosiddetta rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi.
Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30.04.2025, con le modalità̀ che l’AdR pubblicherà̀ sul proprio sito, in cui il debitore sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento (massimo 10 e di pari importo).
L’AdR comunicherà al debitore entro il 30.06.2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate.

⛔️ BONUS ELETTRODOMESTICI 2025 ⏭️ CLICK DAY IN ARRIVO
COS’E’ ?? Il Bonus Elettrodomestici è un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all’industria.
❌Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico.
Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.
‼️Ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

🔢🔢🔢OPERATORI SANITARI_DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA FINO AL 31.12.2025
Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 del divieto di fatturazione elettronica degli operatori sanitari, fino a tale data dovranno emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.
Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

CERTIFICAZIONE UNICA 2025
Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025.
A seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023), e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari, non sono più dovute per le certificazioni uniche dei compensi per i forfettari.

Scadenze Fiscali
Da “informazione Fiscale” le scadenze fiscali di febbraio 2025.

❌❌❌SNC e SAS: in arrivo l’obbligo di redazione e deposito del bilancio
Il 10 gennaio 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE per la digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere resa operativa dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro obbligo per SNS e SAS di:
• ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il Registro delle imprese, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
• produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il Registro delle imprese.

🔢🔢🔢FATTURA SEMPLIFICATA FORFETTARI
Dal 1 gennaio 2025, a seguito del recepimento delle norme UE sull’IVA, sono cambiate le regole per il regime forfettario: è stato eliminato il tetto massimo di 400 euro per l’emissione delle fatture semplificate dei forfettari.

