
IMPOSTA DI BOLLO FORFETARI (Interpello n. 428 del 12.08.2022 AdE)
L’interpello chiarisce che l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente forfetario costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile.I contribuenti in regime forfetario non addebitano l’IVA nelle fatture emesse, che sono soggetti quindi all’imposta di bollo se la somma indicata è superiore a 77,47 euro.
Sebbene l’imposta di bollo sia dovuta in solido da parte dell’emittente della fattura e del committente, ma l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, il quale può richiedere il rimborso dell’imposta al cliente. In tal caso, come chiarito con l’interpello n. 428/2022, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo/compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.
Ultime notizie
Pasqua non cambia il mondo, ma ci ricorda che il mondo può cambiare, se lo guardiamo con occhi nuovi. Buona Pasqua.Studio VRM
❌ROTTAMAZIONE QUATER
📅 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 per accedere alla riapertura da ieri, 11 marzo, e fino al 30 aprile 2025 🖥️ per la riammissione si dovrà compilare un 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞, presente...