
IMPOSTA DI BOLLO FORFETARI (Interpello n. 428 del 12.08.2022 AdE)
L’interpello chiarisce che l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente forfetario costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile.I contribuenti in regime forfetario non addebitano l’IVA nelle fatture emesse, che sono soggetti quindi all’imposta di bollo se la somma indicata è superiore a 77,47 euro.
Sebbene l’imposta di bollo sia dovuta in solido da parte dell’emittente della fattura e del committente, ma l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, il quale può richiedere il rimborso dell’imposta al cliente. In tal caso, come chiarito con l’interpello n. 428/2022, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo/compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.
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